Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto pervenire a tutte le Regioni alcuni importanti chiarimenti in relazione all’applicazione della disciplina delle imprese sociali alle cooperative sociali.
Sulla base di un’interpretazione autentica della disciplina del d.lgs. 112/2017 sull’impresa sociale, ha chiarito quanto segue:
- In relazione ai settori di attività delle cooperative sociali si chiarisce definitivamente che possono operare anche in quelli previsti alle seguenti lettere dell’art. 2 del d.lgs. 112/2017:
- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
t) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- Le cooperative sociali non sono obbligate a nominare uno o più sindaci ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 112/2017. Pertanto, le cooperative sociali conservano in tutto e per tutto la loro disciplina, né sono obbligate ad alcuna modifica statutaria su questo aspetto.
- Alle cooperative sociali si applica l’obbligo di redazione del bilancio sociale (art. 9, comma 2, d.lgs. 112/2017), sulla base di linee guida che saranno emanate; sino a quel momento non sussiste l’obbligo, salvo discipline regionali che lo impongano.
Inoltre il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con separata nota, ha confermato che le modifiche statutarie delle cooperative sociali potranno avvenire in assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze previste dall’assemblea ordinaria entro 12 mesi dall’entrata in vigore (quindi entro il 20 luglio 2018) come previsto dall’art. 17, comma 3 del d.lgs. 112/2017.
D.Lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali
Interpretazione dell’articolo 17, comma 3 del d.lgs. n.112/2017